Domande frequenti

Quali sono i requisiti per accedere al regime forfettario?

I requisiti conseguiti ragguagliati ad anno non devono superare i limiti imposti dalla legge. Per i lavoratori dipendenti, i collaboratori ed il lavoro accessorio tale somma non deve superare i 5.000 euro lordi.
Il costo complessivo per i beni strumentali ammonta a 20.000 euro. Nell’anno precedente non deve essere stato conseguito reddito da lavoro dipendente per una somma superiore ai 30.000 euro.

Chi effettua esportazioni può accedere al regime forfettario?

Si, chi effettua esportazioni può accedere al regime forfettario. Non possono effettuare esportazioni coloro che aderiscono al regime dei minimi.

Nel calcolo del limite di 20.000 per i beni strutturali sono previsti anche gli immobili?

Come sancito dalla norma ai fini della verifica del limite dei 20.000€ non vengono presi in considerazione i beni immobili a qualunque titolo acquisiti ed utilizzati nell’esercizio d’impresa.

Quali sono gli adempimenti fiscali del contribuente forfettario?

Vengono ora indicati gli adempimenti a cui devono sottostare coloro che rientrano nel regime forfettario.

  • Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.
  • Certificazione dei corrispettivi, sulle fatture emesse ai sensi dell’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972 dovrà annotare che trattasi di “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario” ;
  • Integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nell’ipotesi di operazioni soggette al Regime dell’inversione contabile o reverse charge) con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
  • Versamento dell’imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
  • Presentazione agli uffici doganali gli elenchi intrastat (cfr. articolo 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (nel caso di acquisti intracomunitari).
  • Iscrizione all’archivio Vies (nel caso di acquisti intracomunitari).
  • Compilazione e trasmissione della Dichiarazione dei redditi (Unico).
  • Versamento delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione.
  • Eventuali imposte legati ai fabbricati. Bisogna però tenere conto di alcune importanti esoneri:
    • Dagli obblighi di registrazione.
    • Dal diritto di rivalsa sull’IVA, ne possono detrarre L’IVA sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.
    • Dall’imposta sulle attività produttive (IRAP).
    • Dagli studi di settore.
    • Dall’applicazione della ritenuta d’acconto sia alla fonte che da parte del soggetto che opera nel regime forfettario.
    • Dalla compilazione dello spesometro.
    • Dalla compilazione del mod. 770.
    • Dalla compilazione della Certificazione Unica.

Nel nuovo regime forfettario le spese sostenute dal contribuente diventano irrilevanti?

A differenza di quanto accade nel regime dei minimi, si tratta di un regime forfettario in cui le spese sostenute non assumono alcuna rilevanza nel periodo relativo all’esercizio dell’attività d’impresa; le spese sono forfetizzate nella percentuale di redditività.

C’è un limite di ricavi qualora si esercitino diverse attività, contraddistinte da diversi codici ATECO?

Il limite da considerare è il limite più elevato fra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.

Come posso verificare se ho superato il limite dei 20.000 euro per l’acquisizione dei beni strumentali?

Per la verifica del limite d’accesso e la permanenza all’interno del regime forfettario il valore dei beni deve essere conteggiato in questo modo:

  • Beni mobili ad utilizzo esclusivo aziendale, per il loro valore totale (100%).
  • Beni mobili ad utilizzo promiscuo, per un valore del 50%.
  • Beni mobili soggetti a deducibilità limitata (telefoni, autovetture), nella misura fissa del 50%.
  • Beni immateriali a quelli che si caratterizzano per l’effettivo utilizzo nell’attività, quali software, brevetti, marchi.
  • in locazione finanziaria, sulla base del costo sostenuto dal concedente; in locazione, noleggio e comodato, sulla base del valore normale (per valore normale si intende, secondo l’articolo 9 del L. 917/1986, il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore).
  • al lordo degli eventuali ammortamenti effettuati prima dell’entrata nel regime. Infine, per la determinazione del limite si identificano i beni in possesso dal 01 Gennaio al 31 Dicembre, quindi non risultano i beni venduti durante l’anno.

Chi può beneficiare della riduzione dell’imposta sostitutiva al 5%?

Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, i soggetti che intraprendono una nuova attività beneficiano di una riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva che, per i primi cinque anni di attività, sarà pari al 5% (in luogo del 15%). Tale agevolazione viene poi riconosciuta anche ai soggetti che hanno iniziato la nuova attività nel 2015 adottando il regime forfetario per gli anno 2016, 2017, 2018 e 2019. Bisogna, però rispettare alcuni requisiti per usufruire delle agevolazioni per startup previste dal nuovo regime forfettario 2016:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

Quali sono “le eccezioni” che NON possono accedere al regime forfettario?

L’esclusione dal regime opera per i soggetti che: Si avvalgono di regimi speciali IVA. Agricoltura e attività annesse alla pesca (art.34 e 34-bis del DPR n. 633/72). Vendita Sali e tabacchi (art. 74 co. 1 del DPR n.633/72).
Commercio dei fiammiferi (art. 74 co. 1 del DPR n. 633/72). Editoria (art. 74 co. 1 del DPR n. 633/72). Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74 co. 1 del DPR n. 633/72). Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74 co. 1 del DPR n. 633/72). Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640/72 (art. 74 co. 6 del DPR n. 633/72).
Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter del DPR n. 633/72). Agriturismo (art. 5 co. 2 della L. n. 413/91). Vendite a domicilio (art. 25-bis co. 6 del DPR n. 600/73). Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36 del DL n. 41/95).
Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 40-bis del DL n. 41/95).
Non sono residenti con eccezione per coloro che risiedono nell’UE. Effettuano cessioni di immobili o mezzi nuovi in via esclusiva o prevalente.
Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate, ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti.

È vero che col Nuovo Forfettario devo versare il 25,72% di INPS su quello che guadagno? Sono un consulente abilitato ma non sono iscritto all’Ordine, quindi penso che la Gestione Separata sia la mia unica opzione.

Per i professionisti senza cassa, come i non iscritti ad un Ordine, o Albo, è d’obbligatoria l’iscrizione alla Gestione Separata Inps, a prescindere dal regime fiscale utilizzato, con il pagamento della contribuzione pari al 25,72% (al 24%, dal 2016, se il professionista è pensionato o iscritto ad altra gestione) del reddito netto (per il forfettario, si prenderà in considerazione il reddito decurtato dal coefficiente, come sopra calcolato): non sono previsti minimali, ma si paga a consuntivo.

Per quanto tempo si può permanere nel regime forfettario?

Non ci sono limiti di tempi purché si soddisfino tutti i requisiti previsti dalla legge.